29/06/2018 – La detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia spetta anche per l’installazione di addolcitori d’acqua.
Rispondendo alla domanda di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato le agevolazioni cui hanno diritto i dispositivi domestici per la riduzione del calcare degli impianti idrici delle abitazioni.
Bonus ristrutturazione per gli addolcitori d’acqua
Il Fisco, ricordando le risposte contenute nella Circolare 20/E/2011, ha spiegato che si può ottenere la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a condizione che l’installazione degli addolcitori implichi “modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi”.
Ricordiamo che è possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 96mila euro, per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Sono detraibili le spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Nei condomìni è detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni.
Addolcitori d’acqua, Iva al 10%
Oltre alla detrazione, l’installazione degli addolcitori è agevolata con l’aliquota Iva al 10%.
In base alla normativa vigente, sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative si paga l’Iva al 10%.
Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (ad esempio tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso), il valore dei beni significativi viene determinato sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.